PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP) ed in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, il personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e degli UNEP, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica superiore.
      2. Al personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, figura professionale di direttore di cancelleria, è corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale corrispondente.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, le piante organiche del Ministero della giustizia a seguito della ricollocazione del personale degli uffici giudiziari e dell'UNEP disposta ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3.

      1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è autorizzato, in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, ad assumere tutti i soggetti dichiarati idonei nei concorsi pubblici banditi per la copertura di posti del medesimo Dipartimento entro la data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 4.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, le posizioni dirigenziali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia prevedendo un loro aumento del 20 per cento da riservare, mediante apposito concorso pubblico, al personale in servizio con i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
      2. Una quota dell'aumento dell'organico dirigenziale previsto dal comma 1 è destinata all'istituzione del ruolo dirigenziale degli UNEP.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 85.444.468 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con il maggiore gettito derivante dalla revisione degli importi del contributo unificato conseguente alle modifiche apportate all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dal comma 2 del presente articolo.
      2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

          a) euro 40 per i processi di valore sino a euro 1.100;

          b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

          c) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro

 

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26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

          d) euro 400 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

          e) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

          f) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

          g) euro 1.200 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

      2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 250. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».